Art. 7.
(Progetti speciali).

      1. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici e di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali per la montagna che prevedono un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di

 

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valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati, con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana e alle aree di confine o poste in contiguità con regioni a statuto speciale o con province autonome.
      2. Gli interventi previsti nei progetti speciali di cui al comma 1 devono perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, al miglioramento delle vie di accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e ad interventi volti al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile e religioso, all'edilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.
      3. Resta ferma la disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      4. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con la Conferenza unificata, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal Fondo, privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al 30 per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.
      5. Al fine della prevenzione dei dissesti ambientali e territoriali e per la prevenzione degli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato attua progetti speciali finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
 

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